Le organizzazioni di volontariato devono tenere il registro degli aderenti che prestano attività di volontariato, come disposto dal D.M. 14.2.1992 così come modificato dal D.M. 16.11.1992.
Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un segretario comunale oppure da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. L’autorità che ha provveduto alla bollatura deve altresì dichiarare, nell’ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono.
Per la richiesta di vidimazione dei libri sociali, le Associazioni di volontariato devono presentare una richiesta scritta, utilizzando il modulo allegato e consegnando, presso la Segreteria Generale del Comune, il registro da bollare.