Organismi No Profit: obblighi informativi relativi ad erogazioni economiche pubbliche

.

La Legge n. 124 del 04/08/2017 all’ art. 1, commi 125-129,  ha  introdotto a carico di tutti gli organismi “no profit” (associazioni, fondazioni, cooperative sociali e tutti i soggetti che hanno la qualifica di onlus,) obblighi di pubblicità e trasparenza, imponendo agli stessi di pubblicare sui propri siti o portali digitali (o in mancanza sulla propria pagina Facebook), entro il 30 giugno di ogni anno, l’ammontare dei  vantaggi/benefici economici di qualunque genere, ricevuti nell’anno precedente da qualsiasi Pubblica Amministrazione (Stato, Regione, Provincia, Città Metropolitana, Comune).

Per vantaggi/benefici economici la normativa fa riferimento sia a risorse pubbliche finanziarie come sovvenzioni, sussidi, contributi, incarichi remunerati, ma anche a risorse strumentali, come nel caso di rapporto di comodato di un bene mobile o immobile, o concessione a titolo gratuito dell'uso di locali pubblici, o riconoscimento dell'esenzione dal pagamento del canone  di occupazione di suolo pubblico – COSAP.

Tale obbligo grava solo se sommando i singoli benefici/vantaggi ricevuti da una o più  amministrazioni  pubbliche nell’anno di riferimento, l’importo totale sia pari o superiore a  € 10.000,00.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con propria circolare n. 2 del 11/01/2019 ha precisato che le informazioni ed i dati da pubblicare, preferibilmente in forma schematica,  dovranno avere ad oggetto i seguenti elementi:

  • denominazione  e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • denominazione del soggetto erogante  (ente della pubblica amministrazione);
  • somma incassata (per ogni singolo beneficio/vantaggio);
  • data di incasso;
  • causale.

Si raccomanda il puntuale rispetto della normativa vigente, ricordando che, così come previsto dall’art. 1, comma 125-ter (introdotto dal Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019), l’inosservanza degli obblighi suddetti comporterà una sanzione pari all’1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione; decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applicherà la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni di cui sopra saranno  irrogate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall'amministrazione vigilante o competente per materia.

Allegato Size
Avviso (.pdf) 153.1 KB