Coronavirus Covid-19, i sindaci dell’Unione ai cittadini

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EMPOLESE VALDELSA - Dopo la pubblicazione dell'ultimo decreto firmato ieri, 4 marzo, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in merito alle misure da adottare per fronteggiare il CoronaVirus Covid 19, questa mattina, giovedì 5 marzo, tutti i sindaci dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa si sono riuniti nella sala consiliare del Comune di Empoli per valutare l'evolversi della situazione.

 

Ne è scaturito un documento in cui i primi cittadini evidenziano alcuni aspetti consigliando le realtà sociali e raccomandando ai cittadini alcune norme di comportamento.

 

FINO AL 3 APRILE 2020

 

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica legata al COVID-19 gli 11 primi cittadini evidenziano che, fino al 3 aprile 2020, è previsto il differimento di ogni attività convegnistica o congressuale,  sia di iniziativa pubblica che privata.

 

Le  manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura organizzati dal Comune ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali  sono sospesi. Sono sospesi anche i mercati su aree pubbliche a carattere straordinario e le manifestazioni commerciali su aree pubbliche a carattere straordinario.

 

Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura organizzati da privati sono consentite, previa puntuale adozione delle misure di distanza interpersonale di almeno un metro  da adottare sotto  la responsabilità dell’organizzatore stesso.

 

È consentito lo svolgimento di eventi e di competizioni sportive di ogni ordine e disciplina nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti solo negli impianti sportivi a porte chiuse o  all’aperto senza pubblico, essendo il territorio dell’Empolese Valdelsa escluso dalle misure restrittive previste per le zone rosse.

 

Le Associazioni e le Società sportive sono tenute, a mezzo del proprio  personale medico, a garantire che  siano effettuati tutti i controlli idonei  a contenere il rischio di diffusione del virus  tra atleti, tecnici ,dirigenti e accompagnatori.

 

Lo sport di base, le attività motorie in genere  svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo  potranno tenersi  solo ed esclusivamente ove il soggetto utilizzatore sia in grado di garantire, con idonee misure, che sussistono le condizioni oggettive per poter rispettare la distanza interpersonale nei contatti sociali di almeno un metro.

 

Le misure organizzative devono essere dichiarate al soggetto titolare dell’impianto o al gestore.

 

Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

 

I servizi e gli spazi della Biblioteca ed Archivi sono regolarmente attivi e garantiti con limitazioni pari al numero di postazioni di lettura e studio resi disponibili in ragione delle misure adottate per il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

 

I Musei potranno essere mantenuti aperti adottando misure di contingentamento nell’afflusso dei visitatori in ragione degli spazi  e nel rispetto delle misure di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

 

FINO AL 15 MARZO 2020

 

I servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani  sono sospesi.

 

La riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ma solo per tali malattie soggette a notifica obbligatoria.

 

In ragione di quanto disposto dalla Regione Toscana con apposita nota  si comunica pertanto che: il certificato medico è necessario solo per assenze dovute a malattia infettiva a notifica obbligatoria e di durata superiore a cinque giorni per tutte le malattie che rientrano in tale classificazione.

 

Non occorre certificazione se l’assenza è:

-causata da situazione diversa dalla malattia

-dovuta a causa diversa  dalla malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria e di durata superiore a cinque giorni quali traumi,vomito,cefalea

-riferibile a chiusura della scuola

Nei casi di assenza per i quali non è previsto il certificato medico le famiglie sono tenute a produrre una autocertificazione che riporti di ”non aver soggiornato in zone sottoposte a quarantena e non aver avuto contatti con casi sospetti o confermati di malattie infettive”.

 

Inoltre i sindaci raccomandano, in ragione delle caratteristiche della aggressività del virus, che è assolutamente consigliabile che  le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita riducano al minimo indispensabile le uscire dalla propria abitazione o dimora cercando di adottare tutte le misure per evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

 

L’accesso a strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite e strutture residenziali per anziani dovrà essere limitata per prevenire e contrastare il diffondersi del virus.

 

Le direzioni sanitarie assumeranno le misure necessarie.

Rispettare tutte le prescrizioni di prevenzione igienico sanitaria esposte nei locali aperti al pubblico con particolare riguardo all‘uso di soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani .

 

A tutti gli esercizi commerciali di qualsiasi natura di contribuire ad attuare e diffondere le misure di prevenzione igienico sanitarie di seguito riportate (all. 1 DPCM 4 Marzo).