“Ludicomix 2023”, scatta il divieto di somministrazione di bevande in vetro e in lattine

Le disposizioni entreranno in vigore dalle 18 del 27 maggio 2023 alle 01:00 del 28 maggio 2023. I dettagli

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EMPOLI – Tutto pronto per “Ludicomix 2023”. Nei due giorni, sabato 27 e domenica 28 maggio 2023 saranno adottate modifiche temporanee alla viabilità cittadina e di divieto assoluto di somministrazione e vendita di bevande contenute in bicchieri, bottiglie o confezioni in vetro e in lattine dalle 18 di sabato 27 maggio 2023 alle ore 01:00 del 28 maggio 2023 nelle seguenti vie e piazze: piazza della Vittoria, via del Giglio, via Tinto da Battifolle, via Carrucci, via Curtatone e Montanara, via Roma, via paladini, via Ridolfi, via Giuseppe del Papa, piazza Farinata degli Uberti, piazza del Popolo, via Salvagnoli, via Socco Ferrante (tutta l’area della Z.T.L. e A.P.).

NEL DETTAGLIO - Con ordinanza 306 del giorno 25 maggio 2023 (https://bit.ly/3IIE2xP) per motivi di tutela della sicurezza pubblica e di decoro urbano, è fatto assoluto divieto di somministrazione e vendita di bevande contenute in bicchieri, bottiglie o confezioni in vetro e lattine, dalle 18 di sabato 27 maggio 2023 alle ore 01:00 del 28 maggio 2023 nelle vie e piazze quali piazza della Vittoria, via del Giglio, via Tinto da Battifolle, via Carrucci, via Curtatone e Montanara, via Roma, via Paladini, via Ridolfi, via Giuseppe del Papa, piazza Farinata degli Uberti, piazza del Popolo, via Salvagnoli, via Socco Ferrante (tutta l’area della Z.T.L. e A.P.): ai titolari o gestori di qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande, alle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non, di vendere per asporto bevande in contenitori e bicchieri in vetro e in lattine.

Nel rispetto delle norme e nella fascia oraria di apertura al pubblico dell’esercizio, è possibile la somministrazione di bevande in contenitori e bicchieri di vetro esclusivamente all’interno dei propri locali ed è consentita la vendita per asporto delle bevande, previa spillatura o mescita in bicchieri di carta o plastica.

A tal fine i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione e di controllo; a tutti gli operatori partecipanti all’evento, in tutta l’area interessata dalla manifestazione, è vietata la somministrazione di bevande in contenitori e bicchieri in vetro e in lattine, la somministrazione dovrà avvenire utilizzando esclusivamente bicchieri di plastica leggera o carta; per chiunque frequenti l'area esterna o interna interessata dallo svolgimento della manifestazione di introdurre e di consumare, nelle suddette aree, cibi e bevande mantenuti  in contenitori di vetro e lattine e di abbandonare i suddetti contenitori fuori dagli appositi raccoglitori.

Il mancato rispetto delle suddette disposizioni sarà punito, salvo che non costituisca più grave reato, ai sensi degli articoli 34 comma 4 e 41, del citato Regolamento di Polizia Urbana “Vendita di Bevande in contenitori di vetro o lattine di bevande alcoliche”, con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150 euro.