Oneri di urbanizzazione, confermati gli ‘sconti’ in caso di bonifica di aree dismesse e per chi destina immobili per edilizia convenzionata

Il vicesindaco Fabio Barsottini: «Incentiviamo interventi di rigenerazione urbana in molte zone private oggi compromesse o fortemente degradate»

.

EMPOLI – Con la delibera approvata ieri sera, mercoledì 26 febbraio, in Consiglio Comunale, votata a favore dalla maggioranza Partito Democratico, Questa è Empoli, Lega Salvini, Fratelli d’Italia, Movimento 5 Stelle, e con l’astensione di Buongiono Empoli-Fabrica Comune, sono state confermate tutte le misure correttive degli oneri di urbanizzazione approvate dal 2014 ad oggi. 

Sono confermate le riduzioni degli oneri di urbanizzazione per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e per le deruralizzazioni, con o senza grado di protezione, presenti su tutto il territorio comunale. Inoltre sono confermate le misure approvate nel 2018 in materia di edilizia sociale ed estese quelle relative alle bonifiche dei siti inquinati.


«Con questo provvedimento incentiviamo interventi di riqualificazione urbana in molte zone private oggi compromesse o fortemente degradate. Allo stesso tempo – spiega il vicesindaco Fabio Barsottini –, andando a ridurre i costi degli oneri di urbanizzazione, andiamo a stimolare l’economia locale e tutto l’indotto del settore edile che in questi anni ha subito forti contrazioni dovute alla crisi economica. Siamo soddisfatti di aver riconfermato questa misura che ha avuto inizio nel 2014 perché ancora una volta dimostriamo quanto sia possibile immaginare uno sviluppo economico rispettoso dell’ambiente».


BONIFICHE SITI INQUINATI

L’obiettivo di questa azione è quella di aumentare i benefici sanitari della popolazione e di incentivare il recupero di aree private degradate.

Consente al costruttore la proporzionalità tra i costi di bonifica di un’area inquinata e la riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria, fino ad un massimo del 75% (prima il limite massimo era del 50%) secondo le seguenti modalità.

In sostanza più alto è l’Indice di Bonifica (il rapporto tra costo di bonifica e superficie territoriale) e più alto sarà la riduzione percentuale degli oneri di urbanizzazione. Quindi più il terreno che si va a bonificare risulta compromesso da agenti inquinanti e più alto sarà lo ‘sconto’.

Per esempio fino a un costo di 20 euro al metro quadro di bonifica non vi è nessuna riduzione (vale a dire se il costo della bonifica è di 100.000 euro su una superficie territoriale di mq 5.000 non ci sono sconti); tra 21 e 30 euro di costo della bonifica al metro quadro la riduzione è del 10%; e così a salire.

Tra euro 31 e 40 euro applica una riduzione pari al 20%; se l’indice IB calcolato è compreso tra 41 e 50 la riduzione è del 30% del coefficiente moltiplicatore da applicare ai costi comunali delle urbanizzazioni secondarie.

Tra 51 e 60 riduzione del 40%; sopra i 60 euro la riduzione sarà del 50%.

 Tra 61 e 70, si applica una riduzione pari al 50% del coefficiente moltiplicatore da applicare ai costi comunali delle urbanizzazioni secondarie. E così a salire fino al 75%.

 

Confermate le ulteriori riduzioni: un ulteriore 10% di riduzione è prevista se il progetto di bonifica è approvato entro un anno dalla convenzione stipulata col Comune, e un altro 10% se il certificato di bonifica (al termine dell’operazione) viene rilasciato entro tre anni dalla convenzione. Tuttavia la riduzione complessiva non potrà mai superare il 75%.

 

EDILIZIA CONVENZIONATA

L’altra azione è quella che riguarda l’edilizia convenzionata e in questo caso l’obiettivo è quello di incentivare le abitazioni a disposizione di famiglie che hanno problemi economici.

Di fatto per l’edilizia convenzionata è stata nuovamente data proporzionalità tra la superficie di questa e la percentuale di riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria fino a un massimo del 50%. Quindi se in un progetto la presenza di una superficie destinata ad edilizia convenzionata sarà del 10% dell’intervento la riduzione degli oneri sarà del 10%. Per ogni punto percentuale in più sarà direttamente proporzionale. La presenza di spazi per l’edilizia convenzionata significa che quell’immobile dovrà essere affittato o ceduto secondo le tabelle stabilite a un compratore con particolare requisiti.

 

ADEGUAMENTO AL DPR – Riconfermato il contributo straordinario previsto da DPR 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. Il Comune di Empoli, come prevede anche la Regione Toscana, deve tenere conto anche di un nuovo istituto, ovvero della “Valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d’uso”. In sintesi dove si modifica la destinazione urbanistica di un immobile, terreno o fabbricato che sia, l’incremento di valore derivante dalla sottrazione del valore finale meno i costi di realizzazione e il valore iniziale deve essere ripartito per il 50% al proprietario per il 50% al Comune. Questo onere può essere monetizzato o trasformato in opere purché funzionali al comparto edilizio di cui si sta parlando.