Consiglio Comunale

Elezione
Il Consiglio comunale è composto dal sindaco e ventiquattro consiglieri, ed è presieduto da un presidente eletto tra i consiglieri che lo convoca e ne dirige i lavori e le attività.
Il presidente, comunque, è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedano 1/5 dei consiglieri, o il sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (Empoli), i consiglieri sono eletti dai cittadini con sistema maggioritario, contestualmente all'elezione del sindaco e dura in carica 5 anni. (art 71 e art 73 Dlgs. 267/2000)

Funzioni
Il Consiglio è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo e delibera limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

  • statuto comunale;
  • regolamenti;
  • programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali e urbanistici per la loro attuazione, pareri da rendere per dette materie;
  • convenzioni tra comuni, tra comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
  • istituzione e funzionamento degli organismi di decentramento e partecipazione;
  • assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzione e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazioni a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
  • istituzione e ordinamento dei tributi (escluso determinazione delle tariffe) e disciplina per le tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
  • indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
  • contrazione di mutui ed emissione di prestiti obbligazionari;
  • spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
  • acquisti e alienazioni immobiliari, permute e appalti, concessioni che non siano previsti espressamente in altri atti fondamentali o rientrino nella ordinaria amministrazione e servii di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
  • definizione degli indirizzi per la nomina e di rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti aziende e istituzioni;
  • il consiglio, partecipa altresì alla definizione e all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e di singoli assessori.

I diritti dei consiglieri

  • diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio;
  • diritto di convocazione del consiglio (art. 39 Dlgs 267/2000);
  • diritto di ottenere notizie e informazioni dagli uffici utili all'espletamento del loro mandato. Sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla Legge;
  • diritto di presentare interrogazioni e altre istanze di sindacato ispettivo.

La mozione di sfiducia
Il Sindaco e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione, da parte del Consiglio votata per appello nominale a maggioranza assoluta. La mozione deve essere motivata e sottoscrittala almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, senza computare sindaco e viene discussa non prima di dieci giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.