Commissioni Consiliari

CAPO V - Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale

Costituzione Art. 19

    1. ll Consiglio Comunale, all’inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce nel suo seno Commissioni Permanenti con funzioni consultive, di controllo, redigenti e di proposta.

Ogni Commissione Permanente è composta secondo quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto; è assicurata la presenza di un Consigliere per ciascun gruppo. Gli altri Consiglieri vengono eletti con criterio proporzionale.
Previa intesa tra i gruppi, le commissioni possono altresì essere composte da un numero diverso di membri nel rispetto comunque del criterio di proporzionalità.
Non possono far parte delle Commissioni Permanenti il Sindaco ed i membri della Giunta Comunale. Ogni Commissione elegge nel proprio seno il Presidente con votazione segreta ed un Vicepresidente.
Nel caso in cui si rendano necessarie sostituzioni per dimissioni, decadenza od impedimento dei componenti in carica, provvede il Consiglio Comunale.
Il Consigliere che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione, può farsi sostituire, mediante delega scritta, da altro Consigliere del proprio gruppo. Nel caso di sostituzione da parte di un Consigliere appartenente ad altro gruppo consiliare, la delega deve essere disposta dal Capogruppo di appartenenza del Consigliere impedito a partecipare. La sostituzione è comunicata al Presidente della Commissione.

    2. Sono comunque istituite le seguenti Commissioni consiliari permanenti, competenti per materia:
I – Affari Generali, si occupa degli argomenti di carattere generale ( regolamenti, statuti,convenzioni, atti a valenza generale ) e di tutti gli argomenti non rientranti nelle competenze delle altre commissioni.
II– Assetto e utilizzazione del territorio, ambiente ed infrastrutture, demanio e patrimonio;
III – Cultura, istruzione, turismo, sport e tempo libero, servizi sociali, igiene e sanità, mense e trasporti scolastici;
IV – Bilancio, finanze, tributi, personale e organizzazione generale, sviluppo economico.

    3. La prima Commissione “ Affari Generali” svolge anche la funzione di Commissione di Controllo e Garanzia ed è presieduta da un Consigliere espresso dalla minoranza consiliare. Essa si occupa anche di servizi pubblici locali e di società partecipate.

Composizione Art. 20

    1. Ogni Commissione è composta da Consiglieri Comunali secondo criteri di proporzionalità.
I Capigruppo Consiliari, ove non ne siano membri effettivi, possono partecipare alle commissioni consiliari permanenti senza diritto di voto.
    2. Il numero dei componenti delle Commissioni consiliari permanenti è disposto dal Consiglio comunale su proposta della Conferenza dei Capogruppo.
L’istituzione e la nomina delle Commissioni Consiliari Permanenti è disposta dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Consiglio. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta e la Commissione è istituita o nominata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Consiglio.

Elezione del Presidente della Commissione Art. 21

    1. Ogni Commissione elegge nel proprio seno il Presidente ed un Vice Presidente.
    2. L’elezione ha luogo, con votazione separata e a scrutinio segreto, nella prima seduta di ciascuna Commissione che viene convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio comunale. I candidati che ottengono più voti vengono eletti Presidente e Vice Presidente.
    3. In caso di cessazione dalla carica del Presidente di una Commissione, il Presidente del Consiglio Comunale provvede alla convocazione della Commissione entro i dieci giorni successivi alla comunicazione formale dell’avvenuta cessazione per l’elezione del nuovo Presidente. In caso di cessazione dalla carica del Vice Presidente, la Commissione è convocata dal suo Presidente per l’elezione del nuovo Vice Presidente.
    4. Nel caso in cui il Presidente o Vice Presidente di Commissione, oltre a rassegnare le dimissioni dalla carica, rassegnino anche le dimissioni da componente della Commissione, l’elezione del nuovo Presidente o Vicepresidente dovrà avvenire una volta sostituito il membro dimissionario.

Funzioni del Presidente della Commissione Art. 22

    1. Il Presidente convoca la Commissione e ne regola i lavori, disciplina i dibattiti e tiene i contatti con la Presidenza del Consiglio comunale.
    2. Il Presidente della Commissione può disporre, previo accordo con i membri della commissione, l’intervento di cittadini e associazioni ai lavori della Commissione stessa e può chiedere, previa comunicazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale, la presenza alle sedute della Commissione dei Responsabili degli Uffici dell’Amministrazione Comunale, degli Amministratori e Dirigenti degli Enti, delle Aziende e delle Società istituite o partecipate dal Comune o di altri soggetti la cui audizione risulti opportuna per i lavori della Commissione stessa.
    3. Il Vice Presidente della Commissione sostituisce il Presidente in caso di assenza e/o impedimento. Collabora col Presidente nell’assicurare il buon andamento dei lavori della Commissione e, in particolare, alla formazione dell’ordine del giorno.
    4. La proposta di revoca del Presidente e del Vicepresidente deve essere motivata e sottoscritta dalla maggioranza dei membri della Commissione e dovrà essere votata entro dieci giorni dalla sua presentazione.

Convocazione delle Commissioni Art.23

    1. Il Presidente della Commissione fissa l’ordine del giorno delle sedute e convoca la Commissione mediante avviso scritto. L’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno della seduta, deve essere recapitato, almeno tre giorni prima, a ciascun Consigliere Comunale membro della commissione, ai Capigruppo, al Presidente del Consiglio Comunale, al Consigliere Aggiunto, al Sindaco, agli Assessori competenti per materia e al Segretario Generale. In casi di urgenza la convocazione può essere effettuata anche a mezzo telegramma, fax o posta elettronica, almeno ventiquattro ore prima della seduta. Le Commissioni possono essere convocate anche per la discussione di questioni di particolare rilevanza su richiesta del Presidente delle stesse, del Presidente del Consiglio Comunale o del Sindaco, ovvero quando lo richieda un terzo dei componenti.

    2. Le riunioni delle Commissioni singole o congiunte sono valide quando sono presenti la metà più uno dei componenti assegnati. La seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo la prima, è valida con l’intervento di almeno 1/3, con arrotondamento per difetto, dei Consiglieri assegnati. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente, che ne verifica il mantenimento nel corso dello svolgimento dei singoli punti dell’ordine del giorno. In caso di mancanza o qualora venga meno il numero legale, il Presidente deve, rispettivamente, dichiarare deserta la seduta oppure sospenderla per un tempo non superiore ad un’ora. Trascorso invano il periodo di sospensione, il Presidente toglie la seduta. In entrambi i casi il Presidente fissa la data e l’ora della seduta successiva, ricomprendendo nell’ordine del giorno della stessa anche gli argomenti non esaminati nella seduta dichiarata deserta o tolta.

Le sedute delle Commissioni singole o congiunte sono pubbliche. Il Presidente assicura la pubblicità delle sedute, fatti salvi i casi nei quali gli argomenti da trattare riguardino valutazioni sulle persone o quando la pubblicità possa arrecare danno al Comune o a terzi ovvero quando la maggioranza della Commissione deliberi di riunirsi in seduta segreta. Il Sindaco e gli Assessori competenti per materia possono partecipare ai lavori delle Commissioni senza diritto di voto.
Fatte salve le diverse disposizioni recate dal presente articolo per il funzionamento delle commissioni consiliari, si applicano in quanto compatibili le norme regolamentari riguardanti il Consiglio Comunale.
Le Commissioni non possono essere convocate né riunirsi in concomitanza dei lavori dell'assemblea consiliare.
Delle sedute delle Commissioni svolge funzioni di segreteria un dipendente del Comune designato dal Segretario Comunale. Il Segretario della Commissione è tenuto a redigere un sintetico processo verbale nel quale vengono riportati: giorno, ora e luogo della seduta, ordine del giorno, elenco dei presenti con l’indicazione della rispettiva ora d’ingresso ed uscita, argomenti trattati, atti istruiti, menzione dei Consiglieri che hanno preso la parola su di essi, oggetto ed esito delle votazioni. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e vengono conservati agli atti. I Consiglieri componenti la Commissione possono richiedere che il loro intervento sia riportato per intero nel verbale. La Commissione può richiedere altresì relazioni e pareri al Segretario Generale. Gli atti e tutta la documentazione relativa agli argomenti che saranno trattati in Commissione devono essere fatti pervenire a ciascun membro della Commissione il giorno precedente alla seduta. Le sedute delle Commissioni consiliari sono registrate e la registrazione sarà conservata dalla Segreteria Comunale.

Competenze delle Commissioni  Art. 24

    1. Il Presidente del Consiglio Comunale assegna gli atti alla Commissione permanente competente per materia e stabilisce il termine conclusivo per l’esame in commissione. Se il termine assegnato trascorre senza che la Commissione faccia conoscere il proprio parere, il Presidente del Consiglio Comunale iscrive l’argomento all’ordine del giorno del Consiglio. In casi motivati di particolare urgenza, il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale possono richiedere che il parere della Commissione sia reso in termini abbreviati. Tutte le proposte di deliberazione devono essere preventivamente esaminate dalla Commissione permanente competente in materia tranne quelle che la Conferenza dei Capigruppo all’unanimità disponga di portare direttamente all’attenzione del Consiglio Comunale.
    2. Se un argomento ricade nella competenza di più Commissioni, il Presidente del Consiglio comunale lo assegna alla Commissione la cui competenza sia prevalente, oppure lo assegna a più Commissioni per l’esame. In tal caso le Commissioni riunite sono presiedute dal Presidente della Commissione che ha prevalenza per competenza di materia Se una Commissione reputi che un argomento ad essa assegnato non sia di sua competenza, il relativo Presidente ne informa il Presidente del Consiglio Comunale che decide in merito. Quando una Commissione reputi che un argomento trattato da altra Commissione sia di sua competenza, il Presidente del Consiglio Comunale decide sentiti i Presidenti delle Commissioni interessate.

Il Presidente del Consiglio Comunale può disporre che su un affare assegnato in via principale ad una Commissione sia espresso in via secondaria il parere di un’altra Commissione, per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa. La Commissione di cui sia richiesto il parere in via secondaria deve esprimerlo entro il termine temporale stabilito dal Presidente del Consiglio Comunale.
Le Commissioni hanno potestà di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Sindaco che le trasmette agli Uffici competenti per la dovuta istruttoria. Quando l'istruttoria si conclude positivamente, la proposta viene rimessa al Presidente del Consiglio per l’iscrizione all’ordine dei lavori del Consiglio. Ove l’istruttoria si concluda negativamente ne sarà data comunicazione al Presidente del Consiglio ed al presidente della Commissione proponente.

Commissioni Consiliari Speciali Art. 25

    1. Il Consiglio Comunale può deliberare, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto, la costituzione di Commissioni speciali e/o temporanee, composte da Consiglieri per l’approfondimento di particolari questioni o problemi.
    2. Su proposta del Sindaco o di un terzo dei Consiglieri assegnati, il Consiglio comunale può disporre inchieste su questioni di interesse comunale mediante l’elezione, a maggioranza dei presenti, di Commissioni composte da Consiglieri ed eventualmente integrate da esperti. Con la delibera di istituzione della Commissione, il Consiglio Comunale:
- designa il coordinatore della Commissione speciale; designa i componenti della Commissione; indica i compiti della Commissione e i criteri di svolgimento di essi;
- fissa il termine entro il quale la Commissione deve concludere i suoi lavori.
    3. La Commissione speciale, a conclusione dei suoi lavori, presenta al Consiglio Comunale una relazione generale sull’esito dei lavori. Le minoranze possono presentare relazioni alternative a quella predisposta dalla maggioranza.
    4. Ai sensi dell’art 18, coma 3, dello Statuto è istituita la Commissione Pari Opportunità la cui composizione è stabilita dall’apposito regolamento.