- Le misure anti Covid 19 per le festività natalizie
Dal 20 dicembre 2020 Toscana in zona gialla a seguito della nuova ordinanza del Ministro della Salute
- Dpcm 3 dicembre 2020
in vigore sul territorio nazionale dal 4 dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021
- FAQ - Domande frequenti.
maggiori informazioni sulle nuove misure (sezione predisposta dal Governo)
Di seguito una sintesi delle disposizioni valide per la nostra Regione (a cura di Governo e Anci Toscana).
Spostamenti:
divieto di spostamento dalle ore 22 alle ore 5, salvo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute (il divieto è esteso dalle ore 22 del 31 dicembre 2020 alle ore 7 del 1° gennaio 2021)
Decreti legge n.158 del 2/12/2020 e n.172 del 18/12/2020
ulteriori misure restrittive sul territorio nazionale nel periodo delle festività natalizie dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021):divieto di spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021;
Zona rossa sull'intero territorio nazionale nei giorni festivi e prefestivi
dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre, 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio), ovvero spostamenti consentiti soltanto per motivi di lavoro, salute o necessità (obbligo di autocertificazione anche all'interno del proprio comune);Zona arancione sull'intero territorio nazionale nei giorni feriali
dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 (28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio), ovvero spostamenti consentiti esclusivamente all'interno del proprio comune (per i piccoli comuni fino a 5 mila abitanti è consentito spostarsi fuori dal proprio comune per un raggio di 30 km, esclusi i capoluoghi di provincia);dal 24 dicembre al 6 gennaio è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, all'interno dei confini regionali, una sola volta al giorno nell'arco temporale tra le ore 5 e le 22, nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi nell'abitazione (esclusi dal conteggio figli minori di 14 anni, persone disabili o non autosufficienti);
sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio*, abitazione o residenza
domicilio*: si informa che il domicilio, ai sensi dell’art. 43 del Codice Civile, è costituito dal luogo in cui la persona abbia stabilito la sede principale dei propri affari e interessi. Il domicilio può non coincidere con la residenza (dimora abituale). La scelta del domicilio non segue nessuna formalità, ossia non richiede alcuna registrazione presso l’Ufficio Anagrafe. Di conseguenza il domicilio, a differenza della residenza, non è certificabile.
Ulteriori disposizioni in zona gialla
esercizi commerciali aperti con facoltà fino alle ore 21;
chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno;
chiusura di bar e ristoranti alle ore 18 (asporto consentito fino alle ore 22 mentre per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni);
chiusura di musei, mostre, teatri e cinema;
chiusura di piscine e palestre (consentita l'attività individuale nei centri sportivi all'aperto);
sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie;
didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori (dal 7 gennaio 75% della didattica in presenza); didattica in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie;
all'interno delle Università possono svolgersi in presenza soltanto i corsi rivolti a classi di un numero ridotto di studenti, nonchè esami, prove e sedute di laurea nel rispetto delle relative linee guida;
consentito fino al 50% di capienza per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.
Ulteriori disposizioni durante le festività natalizie:
nei giorni festivi e prefestivi dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre, 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio), ovvero in zona rossa:
rimangono chiusi esercizi commerciali, bar e ristoranti (consentito l'asporto fino alle ore 22 e la consegna a domicilio senza restrizioni);
restano aperti supermercati, negozi di generi alimentari e prima necessità, farmacie e parafarmacie, edicole, tabaccherie, parrucchieri e barbieri;
nei giorni feriali dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 (28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio), ovvero in zona arancione:
rimangono chiusi bar e ristoranti (consentito l'asporto fino alle ore 22 e la consegna a domicilio senza restrizioni);
restano aperti gli esercizi commerciali, con facoltà fino alle ore 21.
- Toscana in zona rossa
dal 15 al 29 novembre 2020
Di seguito una sintesi delle disposizioni valide per la Regione Toscana a seguito dell'ordinanza del Ministero della Salute del 13 novembre 2020 (a cura di Governo e Anci Toscana). Le misure nelle zone rosse e arancioni durano 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza ministeriale che le fa entrare in vigore:
divieto di ingresso e di uscita dalle regioni inserite in zona rossa salvo per comprovate esigenze lavorative, necessità o motivi di salute
divieto di spostamento all'interno del proprio Comune e verso un Comune diverso da quello di residenza/domicilio salvo per comprovate esigenze lavorative, di studio, situazioni di necessità o motivi di salute
è consentito il rientro presso il proprio domicilio*, abitazione o residenza
domicilio*: si informa che il domicilio, ai sensi dell’art. 43 del Codice Civile, è costituito dal luogo in cui la persona abbia stabilito la sede principale dei propri affari e interessi. Il domicilio può non coincidere con la residenza (dimora abituale). La scelta del domicilio non segue nessuna formalità, ossia non richiede alcuna registrazione presso l’Ufficio Anagrafe. Di conseguenza il domicilio, a differenza della residenza, non è certificabile
sono sospese tutte le attività commerciali salvo quelle alimentari e di prima necessità (allegato 23);
sono sospesi i mercati salvo le attività di vendita dei soli generi alimentari;
restano aperte edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie;
sono sospesi tutti i servizi alla persona salvo lavanderie, tintorie, parrucchieri, barbieri (allegato 24);
le attività di ristorazione sono consentite solo ed esclusivamente in modalità di asporto fino alle ore 22 mentre è sempre consentita la consegna a domicilio;
l'attività motoria è consentita solo in prossimità della propria abitazione, rispettando la distanza di un metro con mascherina;
lo svolgimento dell'attività sportiva è consentito esclusivamente all'aperto ed in forma individuale;
resta sospesa l'attività di palestre, piscine, centri benessere e termali;
resta sospesa l'attività sportiva dilettantistica di base, di scuole e attività formative degli sport di contatto nonché tutti gli eventi e le competizioni sportive se non riconosciuti di interesse nazionale da CONI e CIP;
restano chiusi musei, biblioteche, cinema, teatri, attività di sale gioco, sale scommesse, bingo;
sui mezzi di trasporto pubblico consentito il riempimento fino al 50% fatta eccezione per i mezzi di trasporto scolastico;
svolgimento in presenza dell'attività didattica per la scuola dell'infanzia, primaria e della prima media; le attività della scuola secondaria a partire dalla seconda media si svolgono a distanza al 100%;
modalità di lavoro agile per la pubblica amministrazione ad eccezione delle attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza.
In base alla nuova ordinanza regionale del 13 novembre 2020 sono consentiti gli spostamenti in un Comune diverso da quello di residenza o domicilio:
per raggiungere le seconde case, individualmente, per le attività di manutenzione e riparazione con obbligo di rientro in giornata;n per svolgere attività o usufruire di beni e servizi sospesi e non disponibili nel proprio Comune;
nel caso in cui il proprio Comune non disponga di specifici punti vendita oppure nel caso sia necessario acquistare con urgenza generi di prima necessità non reperibili nel proprio Comune;
alle persone separate o divorziate per andare a trovare figli minorenni dall'altro genitore;
per attività di raccolta e frangitura delle olive, anche per andare e tornare dai frantoi;
per attività raccolta di funghi e tartufi e per l'attività di pesca svolte a titolo professionale;
per accudire gli animali allevati.
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Dpcm 3 novembre 2020
firmato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza Covid-19.
- Toscana zona arancione
in vigore dall'11 novembre 2020
Restrizioni contenute nel Dpcm in vigore dall'11 novembre:
divieto di circolazione, se non per comprovati motivi di urgenza, lavoro o necessità, dalle 22 alle 5.
vietato lo spostamento fuori Regione e fuori Comune.
sconsigliati gli spostamenti all'interno del Comune.
modulo per l'autocertificazione
chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e pre festivi ad eccezione dei negozi di edicole, alimentari, farmacie e parafarmacie al loro interno.
bar e ristoranti aperti solo per vendita da asporto, fino alle 22.
chiusura di musei, mostre e biblioteche.
didattica a distanza per tutti gli studenti di scuola superiore.
riduzione fino al 50% del trasporto pubblico.
- Dpcm del 24 ottobre 2020
firmato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulle misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza Covid-19.
- Dpcm del 18 ottobre 2020
firmato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulle misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza Covid-19. - Dpcm del 13 ottobre 2020
misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19. Focus su mascherine, scuola. formazione, attività lavorative e protocolli.
In questa nuova fase di emergenza covid-19 correlata alla nuova ondata di contagi in Italia e, ancor più, in altri paesi europei come la Spagna e la Francia, erano necessarie nuove regole che rendessero più stringenti e più diffuse le misure di precauzione per il contenimento del virus.
E dopo la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021 e il recente decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, il Presidente del Consiglio ha firmato il nuovo Dpcm del 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19, decreto che attualmente è in corso di registrazione/pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Le disposizioni del DPCM - composto di 12 articoli e 22 allegati - si applicano dalla data del 14 ottobre 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020 (“restano salvi i diversi termini previsti dalle disposizioni del presente decreto”).
Il Consiglio dei ministri nella seduta del 7 ottobre ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021 e approvato, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, il Decreto Legge “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020".
Il Decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella serata del 7 ottobre, entra in vigore l'8 ottobre 2020.
In particolare il Decreto proroga al 15 ottobre le misure contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) del 7 settembre 2020 e proroga al 31 gennaio 2021 le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2. Il decreto introduce, anche, l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto e nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private ed estende il periodo di utilizzo dell’App Immuni.
Di seguito una sintesi dei principali contenuti del Decreto.
Utilizzo mascherine
Il Decreto introduce l’obbligo di portare sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Le mascherine dovranno essere indossate non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, ma più in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all’aperto. Si fa eccezione a tali obblighi, sia in luogo chiuso che all’aperto, nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Sono fatti salvi i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Nei luoghi di lavoro continuano, quindi, ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza. Fatte salve anche le linee guida per il consumo di cibi e bevande. Restano esclusi dagli obblighi i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità. L’uso della mascherina non sarà obbligatorio durante lo svolgimento dell’attività sportiva.
Deroghe alle Regioni
Il Decreto interviene anche sulla facoltà delle Regioni di introdurre misure in deroga rispetto a quelle previste a livello nazionale, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. E’ previsto che le Regioni, nei limiti delle proprie competenze regionali e di quanto previsto dal decreto-legge n. 33 del 2020, possano introdurre temporaneamente misure maggiormente restrittive, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai Dpcm, anche ampliative. In tal caso è prevista una “intesa” con il ministro della Salute.
Proroga del Dpcm del 7 settembre 2020
Nelle more dell’adozione di un nuovo Dpcm successivo all’introduzione delle nuove norme, viene prorogata la vigenza del Dpcm del 7 settembre 2020 fino al 15 ottobre 2020.Proroga delle disposizioni già in vigore
Sono prorogate al 31 gennaio 2021 le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2. In relazione all’andamento epidemiologico e secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, tali misure potranno essere stabilite per specifiche parti o per tutto il territorio nazionale e per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, comunque reiterabili e modificabili.Ai fini del contenimento del contagio, previa valutazione dell’impatto ai sensi delle norme europee sulla privacy, è prevista l’interoperabilità dell’applicazione “Immuni” con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell’Unione europea e viene esteso il periodo di utilizzo dell’applicazione “Immuni”.
Per saperne di più
Dpcm del 7 settembre 2020 (fonte: www.governo.it)
proroga delle misure di contenimento Covid-19
- Persone che rientrano in Italia dall'estero
devono fare attenzione alle disposizioni nazionali e regionali attualmente in vigore e in costante aggiornamento sulle piattaforme indicate.
Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza che prevede:
- Sospensione delle attività del ballo, all’aperto e al chiuso, che abbiano luogo in discoteche e in ogni altro spazio aperto al pubblico;
- Obbligo di mascherina anche all’aperto dalle 18 alle 6 nei luoghi dove c’è rischio di assembramento.
Linee guida della fase 2
dal 18 maggio 2020
Misure per le prossime settimane
In caso di temperatura maggiore di 37,5 gradi è obbligatorio rimanere a casa e contattare il medico curante
È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena le quali dovranno restare in isolamento presso il proprio domicilio per il tempo disposto dall'autorità sanitaria.
Continuano a essere vietati gli assembramenti di persone in spazi chiusi e aperti, sia pubblici che privati aperti al pubblico; viene pertanto confermata la distanza interpersonale minima di almeno un metro, salvo che per lo svolgimento delle attività sportive, raccomandando tuttavia per una migliore tutela della salute propria e della collettività, in presenza di più persone, di adottare un distanziamento interpersonale di almeno 1,80 m
Uso della mascherina obbligatorio in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente; e nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale. L’uso delle mascherine non è obbligatorio per i bambini al di sotto dei sei anni, per i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e per le persone conviventi;
Dal 18 maggio
Nessun limite agli spostamenti dentro il territorio regionale e senza autocertificazione.
Potranno riaprire i negozi, i servizi di cura alla persona, bar e ristoranti, gli uffici pubblici e i musei
Riapertura del commercio al dettaglio
Possono riprendere le funzioni religiose
L’accesso ai parchi e ai giardini pubblici è consentito mantenendo il divieto di assembramento e il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro. I minori di 14 anni dovranno essere accompagnati da un adulto
E’ consentito lo svolgimento delle attività sportive in forma individuale, compresi il tennis e il golf, anche in impianti pubblici o privati e all’interno di strutture e circoli sportivi, se svolte in spazi all’aperto, che consentano nello svolgimento dell’attività il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Resta sospesa, ogni altra attività collegata all’utilizzo delle strutture, compreso l’utilizzo di spogliatoi, palestre, piscine, luoghi di socializzazione.
Restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una Regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. Per gli spostamenti fuori Regione è necessaria l’autocertificazione
Dal 25 maggio
Potranno riaprire le palestre, le piscine e i centri sportivi
Dal 3 giugno
Sarà possibile muoversi da e per l’estero; continuano ovviamente a valere le misure restrittive internazionali e comunitarie, e, quindi, anche quelle che limitano gli ingressi in Paesi esteri dall’Italia;
Si potrà entrare in Italia e, quindi, anche in Toscana da Paesi dell’Unione Europea senza l’obbligo di 14 giorni di quarantena;
Dal 15 giugno
Potranno riaprire cinema e teatri, e cominceranno una serie di offerte ricreative per i bambini.
Notizie dalla Regione Toscana