Covid-19 Informazioni e disposizioni 2021

  • Certificato verde Covid-19
    vaccinati, guariti dal Covid-19 o tampone negativo nelle 48 o 72 ore precedenti. Novità del Green pass rafforzato

Di seguito una sintesi delle disposizioni in vigore sul nostro territorio a seguito di Ordinanza del Ministero della Salute.

Spostamenti:

divieto di spostamento dalle ore 22 alle ore 5, salvo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;

consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita tra i territori di diversi comuni e diverse regioni o province autonome che si trovino in zona gialla o bianca;

gli spostamenti da e verso regioni o province autonome in zona rossa o arancione sono possibili soltanto attraverso la certificazione verde rilasciata dalla struttura sanitaria che attesti almeno una delle seguenti condizioni: tampone negativo nelle 48 ore precedenti, avvenuta vaccinazione, guarigione da Covid negli ultimi sei mesi;

è consentito, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata, una volta al giorno, nell'arco temporale tre le ore 5 e le 22, nei limiti di quattro persone ulteriori a quelle già conviventi (sono esclusi dal conteggio i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti conviventi);

sempre consentito il rientro alla propria residenza, abitazione o domicilio*, comprese le seconde case purchè di proprietà, in uso o in affitto da prima del 14 gennaio 2021.

domicilio*: si informa che il domicilio, ai sensi dell’art. 43 del Codice Civile, è costituito dal luogo in cui la persona abbia stabilito la sede principale dei propri affari e interessi. Il domicilio può non coincidere con la residenza (dimora abituale). La scelta del domicilio non segue nessuna formalità, ossia non richiede alcuna registrazione presso l’Ufficio Anagrafe. Di conseguenza il domicilio, a differenza della residenza, non è certificabile

Ulteriori disposizioni:

apertura degli esercizi e delle attività commerciali secondo il consueto orario lavorativo;

chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari e di prodotti agricoli o florovivaistici, tabaccherie, edicole e librerie al loro interno;

apertura di bar e ristoranti sia a pranzo che a cena, con consumazione in loco possibile soltanto nei tavoli all'aperto (max 4 persone o più di 4 se conviventi); asporto consentito fino alle ore 22, sempre consentita la consegna a domicilio;

apertura di teatri e cinema all'aperto, mentre al chiuso gli spettacoli sono consentiti con i limiti di capienza fissati dai protocolli anti contagio ed esclusivamente con posti a sedere preassegnati (capienza consentita non superiore al 50% dei posti occupabili in sala);

apertura di biblioteche e musei soltanto su prenotazione e secondo i limiti fissati dai protocolli anti contagio;

chiusura di piscine e palestre, centri benessere e termali e parchi divertimento (dal 15 maggio apertura delle piscine all'aperto, dal 1° giugno apertura delle palestre, dal 1° luglio apertura dei centri benessere e termali e dei parchi divertimento);

consentita l'attività sportiva o motoria all'aperto e nei centri sportivi all'aperto, compresi gli sport di squadra e di contatto;

assicurato lo svolgimento in presenza dei servizi per l'infanzia e della didattica in presenza al 100% per le scuole dell’infanzia, le scuole elementari e le scuole medie; didattica in presenza almeno al 70% (e fino al 100%) per le scuole superiori;

nelle università svolgimento in presenza di esami, tesi di laurea, attività di orientamento e tutorato; svolgimento prevalentemente in presenza delle attività didattiche e curricolari.

  • Zona arancione
    disposizioni in vigore da sabato 17 aprile 2021 alle ore 14
  • Zona rossa
    dal 22 marzo 2021
    fonte Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa e Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa

Di seguito una sintesi delle misure in vigore:

Spostamenti in zona rossa

divieto di spostamento, anche all’interno del proprio comune, salvo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute o studio;

sempre consentito il rientro alla propria residenza, abitazione o domicilio* comprese le seconde case purché di proprietà, in uso o in affitto da prima del 14 gennaio 2021; in base all'Ordinanza regionale n.3/2021 il rientro alla propria residenza, abitazione o domicilio in Toscana da territori di altre regioni o province autonome è consentito solo per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico o il pediatra di famiglia (è sempre consentito il rientro motivato da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute o studio).

domicilio*: si informa che il domicilio, ai sensi dell’art. 43 del Codice Civile, è costituito dal luogo in cui la persona abbia stabilito la sede principale dei propri affari e interessi. Il domicilio può non coincidere con la residenza (dimora abituale). La scelta del domicilio non segue nessuna formalità, ossia non richiede alcuna registrazione presso l’Ufficio Anagrafe. Di conseguenza il domicilio, a differenza della residenza, non è certificabile

Ulteriori disposizioni in zona rossa:

sospensione di tutte le attività commerciali ad eccezione di quelle alimentari e di prima necessità (es. farmacie, parafarmacie, ottici, ferramenta, profumerie, tabaccherie, edicole, librerie, vivai, aziende agricole e florovivaistiche, distributori di carburante);

chiusura di parrucchieri, barbieri e centri estetici; restano aperte lavanderie, tintorie e pompe funebri;

sospensione dei mercati, ad eccezione delle attività di vendita dei generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;

chiusura di bar e ristoranti; asporto consentito fino alle ore 22 per la ristorazione, fino alle ore 18 per i bar e i punti vendita di bevande al dettaglio; non ci sono restrizioni per la consegna a domicilio;

chiusura di teatri, cinema, discoteche, sale da ballo e locali assimilati, sia all'aperto che al chiuso;

chiusura di mostre e musei, ad eccezione delle biblioteche e degli archivi aperti soltanto su prenotazione;

chiusura di piscine e palestre, impianti sciistici, centri benessere e termali;

l'attività sportiva è consentita in forma individuale all'aperto mentre l’attività motoria è consentita nei pressi della propria abitazione (rispettando la distanza di un metro e con mascherina); sospese tutte le attività nei centri sportivi all'aperto;

sospensione dell'attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie;

sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, con la didattica a distanza che torna al 100%; in tutte le scuole resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali;

Le ordinanze regionali n. 116/2020, 117/2020 e 121/2020 regolamentano le ulteriori attività consentite sul territorio regionale in base alla fascia di rischio.

Il DPCM 14 gennaio 2021 e i Decreti-Legge n.2 del 14 gennaio 2021 e n.12 del 12 febbraio 2021, disciplinano le disposizioni in vigore sul territorio nazionale dal 16 gennaio al 5 marzo 2021.

Per maggiori informazioni sulle nuove misure il Governo ha predisposto una sezione dedicata alle FAQ - Domande frequenti.

  • Toscana in zona arancione
    dal 14 febbraio 2021

Di seguito una sintesi delle disposizioni valide per la nostra Regione a seguito dell'ordinanza del Ministero della Salute.

Spostamenti in zona arancione

divieto di spostamento dalle ore 22 alle ore 5, salvo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;

divieto di spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diversi comuni e diverse regioni o province autonome, salvo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute o studio;

è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata, una volta al giorno, nell'arco temporale tre le ore 5 e le 22, nei limiti di due persone ulteriori a quelle già conviventi (sono esclusi dal conteggio i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti conviventi);

per i comuni fino a 5 mila abitanti è consentito spostarsi, nell'arco temporale tre le ore 5 e le 22, in un raggio di 30 km (esclusi i capoluoghi di provincia);

sempre consentito il rientro alla propria residenza, abitazione o domicilio* comprese le seconde case purchè di proprietà, in uso o in affitto da prima del 14 gennaio 2021; in base all'ordinanza regionale n.3 del 22/01/2021 il rientro alla propria residenza, abitazione o domicilio in Toscana da territori di altre regioni o province autonome è consentito solo per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico o il pediatra di famiglia (è sempre consentito il rientro motivato da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute o studio)

domicilio*: si informa che il domicilio, ai sensi dell’art. 43 del Codice Civile, è costituito dal luogo in cui la persona abbia stabilito la sede principale dei propri affari e interessi. Il domicilio può non coincidere con la residenza (dimora abituale). La scelta del domicilio non segue nessuna formalità, ossia non richiede alcuna registrazione presso l’Ufficio Anagrafe. Di conseguenza il domicilio, a differenza della residenza, non è certificabile

modulo per l'autocertificazione per spostamenti

Ulteriori disposizioni in zona arancione:

apertura degli esercizi e delle attività commerciali secondo il consueto orario lavorativo;

chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno;

chiusura di bar e ristoranti; asporto consentito fino alle ore 22 per la ristorazione, fino alle ore 18 per i bar e i negozi di bevande al dettaglio; non ci sono restrizioni per la consegna a domicilio;

chiusura di teatri, cinema, discoteche, sale da ballo e locali assimilati, sia all'aperto che al chiuso;

chiusura di mostre e musei, ad eccezione delle biblioteche e degli archivi aperti soltanto su prenotazione;

chiusura di piscine e palestre, impianti sciistici, centri benessere e termali; resta consentita l'attività sportiva o motoria individuale all'aperto e nei centri sportivi all'aperto;

sospensione dell'attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie;

didattica in presenza al 100% per le scuole dell’infanzia, le scuole elementari e le scuole medie; didattica in presenza al 50% per le scuole superiori;

all'interno delle Università possono svolgersi in presenza soltanto i corsi rivolti a classi di un numero ridotto di studenti, nonchè esami, prove e sedute di laurea nel rispetto delle relative linee guida;

consentito fino al 50% di capienza per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico;

le ordinanze regionali n. 116/2020, 117/2020 e 121/2020 regolamentano le ulteriori attività consentite sul territorio regionale in base alla fascia di rischio.

 

  • Zona arancione
    misure valide per la Toscana dal 14 al 21 febbraio 2021
  • Zona gialla
    misure valide per la Toscana fino al 6 febbraio 2021
  • Zona gialla
    misure valide per la Toscana dal 24 al 30 gennaio 2021

 

Disposizioni per i giorni 7 e 8 gennaio 2021:

Nei giorni 7 e 8 gennaio 2021 l'intero territorio nazionale sarà inserito in zona gialla rafforzata e saranno in vigore le seguenti disposizioni:

divieto di spostamento dalle ore 22 alle ore 5, salvo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;

divieto di spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;

sempre consentito il rientro alla propria residenza, abitazione o domicilio* con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma

domicilio*: si informa che il domicilio, ai sensi dell’art. 43 del Codice Civile, è costituito dal luogo in cui la persona abbia stabilito la sede principale dei propri affari e interessi. Il domicilio può non coincidere con la residenza (dimora abituale). La scelta del domicilio non segue nessuna formalità, ossia non richiede alcuna registrazione presso l’Ufficio Anagrafe. Di conseguenza il domicilio, a differenza della residenza, non è certificabile

tutte le attività seguiranno le misure previste per la zona gialla;

didattica in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie; didattica a distanza per le scuole superiori (dall'11 gennaio in presenza al 50%);

le ordinanze regionali n. 116/2020, 117/2020 e 121/2020 regolamentano le ulteriori attività consentite sul territorio regionale in base alla fascia di rischio.

 

Disposizioni per i giorni 9 e 10 gennaio 2021:

Nei giorni 9 e 10 gennaio 2021 l'intero territorio nazionale sarà inserito in zona arancione e saranno in vigore le seguenti disposizioni:

divieto di spostamento dalle ore 22 alle ore 5, salvo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;

divieto di spostamento al di fuori del proprio comune (per i piccoli comuni fino a 5 mila abitanti è consentito spostarsi fuori dal proprio comune per un raggio di 30 km, esclusi i capoluoghi di provincia) salvo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute ;

sempre consentito il rientro alla propria residenza, abitazione o domicilio;

tutte le attività seguiranno le misure previste per la zona arancione;

le le Ordinanze regionali n. 116/2020, 117/2020 e 121/2020 regolamentano le ulteriori attività consentite sul territorio regionale in base alla fascia di rischio.

 

Disposizioni dall'11 al 15 gennaio 2021

Dall'11 al 15 gennaio 2021 (giorno in cui scadrà l'attuale DPCM 3 dicembre 2020) sull'intero territorio nazionale resteranno in vigore le seguenti disposizioni:

divieto di spostamento dalle ore 22 alle ore 5, salvo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;

divieto di spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;

sempre consentito il rientro alla propria residenza, abitazione o domicilio

A livello regionale, invece, tornerà la suddivisione nelle fasce di rischio sulla base dei dati del monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità. Pertanto la Toscana, così come le altre regioni, sarà inserita nella spettante fascia di rischio che verrà resa nota venerdì 8 gennaio.

Per maggiori informazioni consultare la sezione FAQ sul sito del Governo