Discipline per l’uso di acqua potabile erogata da pubblici acquedotti

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L'Autorità Idrica Toscana ha predisposto un opuscolo informativo finalizzato all’adozione di comportamenti idonei al risparmio e alla tutela della risorsa idrica destinata al consumo umano.

È vietato utilizzare l'acqua potabile erogata da pubblico acquedotto per:

  • prelievi da fontane per usi diversi da quelli potabili e igienici, comunque non oltre 70 litri al giorno per ogni utente;
  • irrigazione di orti e giardini con superficie superiore a 500 mq (attenzione, per superfici inferiori a 500 mq è fatto obbligo installare sistemi di automazione e sensori per limitare lo spreco, indicati dal Regolamento regionale);
  • innaffiamento e irrigazione superfici adibite ad attività sportive;
  • alimentare impianti di climatizzazione e impianti di qualsiasi altro tipo;
  • il riempimento di piscine private;
  • il lavaggio delle fosse biologiche.

Piscine private
È vietato l’uso dell’acqua del pubblico acquedotto per il riempimento delle piscine private non aperte al pubblico.

Gli utenti interessati possono utilizzare acqua proveniente da pozzi/sorgenti (rivolgendosi alla Regione Toscana), oppure rifornirsi tramite autobotti (conservando le fatture e la documentazione di trasporto).

Piscine aperte al pubblico
Le piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad un’utenza pubblica quali piscine pubbliche o ad uso collettivo inserite in strutture adibite ad attività turistico alberghiere o agrituristiche o ricettive possono invece usare l’acqua del pubblico acquedotto.


È fatto comunque obbligo di concordare modalità e tempi di riempimento con il soggetto gestore del servizio idrico integrato.
A tale scopo, l’Autorità Idrica Toscana ha stabilito modalità e termini procedimentali da seguire per ottenere la deroga al divieto:

  1. Pubblicazione on-line sul sito internet del Gestore* di un modulo di richiesta;
  2. I titolari delle utenze interessate devono inviare il modulo compilato al Gestore, che dovrà trasmettere al richiedente una risposta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta;
  3. Il Gestore può concedere l’utilizzo del pubblico acquedotto per un periodo massimo di 365 giorni (la richiesta deve quindi essere periodicamente rinnovata), comunicando le eventuali prescrizioni riguardanti modalità e tempi di riempimento;
  4. Nella risposta il Gestore deve specificare che in caso di sopraggiunta ordinanza sindacale per la razionalizzazione del consumo di acqua potabile, o dichiarazione di emergenza idrica da parte della Regione, la possibilità di utilizzare il pubblico acquedotto sarà vietata fino al termine di validità dei sopraggiunti provvedimenti.

Fonte: Autorità Idrica Toscana