Le misure anti Covid 19 per le festività natalizie

Dal 20 dicembre 2020 la Toscana è in "zona gialla" a seguito della nuova ordinanza del Ministro della Salute. Tutte le date

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Il DPCM 3 dicembre 2020 disciplina le disposizioni in vigore sul territorio nazionale da venerdì 4 dicembre 2020 e valide fino al 15 gennaio 2021.

Per maggiori informazioni sulle nuove misure il Governo ha predisposto una sezione dedicata alle FAQ - Domande frequenti.

Dal 20 dicembre 2020 la Toscana è in "zona gialla" a seguito della nuova ordinanza del Ministro della Salute.

Di seguito una sintesi delle disposizioni valide per la nostra Regione (a cura di Governo e Anci Toscana).

Spostamenti

  • divieto di spostamento dalle ore 22 alle ore 5, salvo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute (il divieto è esteso dalle ore 22 del 31 dicembre 2020 alle ore 7 del 1° gennaio 2021)

I Decreti legge n.158 del 2/12/2020 e n.172 del 18/12/2020 dispongono ulteriori misure restrittive sul territorio nazionale nel periodo delle festività natalizie (dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021):

  • divieto di spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021;
  • “zona rossa” sull'intero territorio nazionale nei giorni festivi e prefestivi dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre, 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio), ovvero spostamenti consentiti soltanto per motivi di lavoro, salute o necessità (obbligo di autocertificazione anche all'interno del proprio comune);
  • “zona arancione” sull'intero territorio nazionale nei giorni feriali dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 (28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio), ovvero spostamenti consentiti esclusivamente all'interno del proprio comune (per i piccoli comuni fino a 5 mila abitanti è consentito spostarsi fuori dal proprio comune per un raggio di 30 km, esclusi i capoluoghi di provincia);
  • dal 24 dicembre al 6 gennaio è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, all'interno dei confini regionali, una sola volta al giorno nell'arco temporale tra le ore 5 e le 22, nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi nell'abitazione (esclusi dal conteggio figli minori di 14 anni, persone disabili o non autosufficienti);
  • sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio*, abitazione o residenza - modello di autocertificazione in caso di spostamenti scaricabile a fondo pagina

domicilio*: si informa che il domicilio, ai sensi dell’art. 43 del Codice Civile, è costituito dal luogo in cui la persona abbia stabilito la sede principale dei propri affari e interessi. Il domicilio può non coincidere con la residenza (dimora abituale). La scelta del domicilio non segue nessuna formalità, ossia non richiede alcuna registrazione presso l’Ufficio Anagrafe. Di conseguenza il domicilio, a differenza della residenza, non è certificabile.

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Ulteriori disposizioni in "zona gialla"

  • esercizi commerciali aperti con facoltà fino alle ore 21;
  • chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno;
  • chiusura di bar e ristoranti alle ore 18 (asporto consentito fino alle ore 22 mentre per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni);
  • chiusura di musei, mostre, teatri e cinema;
  • chiusura di piscine e palestre (consentita l'attività individuale nei centri sportivi all'aperto);
  • sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie;
  • didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori (dal 7 gennaio 75% della didattica in presenza); didattica in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie;
  • all'interno delle Università possono svolgersi in presenza soltanto i corsi rivolti a classi di un numero ridotto di studenti, nonchè esami, prove e sedute di laurea nel rispetto delle relative linee guida;
  • consentito fino al 50% di capienza per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.

Ulteriori disposizioni durante le festività natalizie

  • nei giorni festivi e prefestivi dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre, 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio), ovvero in “zona rossa”:
    - rimangono chiusi esercizi commerciali, bar e ristoranti (consentito l'asporto fino alle ore 22 e la consegna a domicilio senza restrizioni)
    - restano aperti supermercati, negozi di generi alimentari e prima necessità, farmacie e parafarmacie, edicole, tabaccherie, parrucchieri e barbieri
  • nei giorni feriali dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 (28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio), ovvero in “zona arancione”:
    - rimangono chiusi bar e ristoranti (consentito l'asporto fino alle ore 22 e la consegna a domicilio senza restrizioni)
    - restano aperti gli esercizi commerciali, con facoltà fino alle ore 21