Sulla base dei decreti e delle ordinanze emesse dal Governo e dal Ministero della Salute, la Toscana si trova in zona bianca.
Di seguito una sintesi delle misure attualmente in vigore nella nostra regione.
Si ricorda che è possibile svolgere alcune attività soltanto in possesso della Certificazione verde COVID-19 (Green Pass).
Spostamenti
- consentiti gli spostamenti senza limiti di orario e senza necessità di giustificazione verso altre località in zona bianca, mentre verso le località in zona gialla sono consentiti nel rispetto delle specifiche restrizioni previste in tali zone;
- consentiti gli spostamenti verso località in zona rossa o arancione per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, oppure se la persona che si sposta è in possesso della "Certificazione verde COVID-19" (in questo caso sempre nel rispetto delle specifiche restrizioni previste per gli spostamenti nella zona di destinazione);
- sempre consentito il rientro alla propria residenza, abitazione o domicilio*, comprese le seconde case (in caso di seconda casa situata in zona rossa o arancione, è possibile farvi rientro se di proprietà da prima del 14 gennaio 2021 oppure se si è in possesso di "Certificazione verde COVID-19").
domicilio*: si informa che il domicilio, ai sensi dell’art. 43 del Codice Civile, è costituito dal luogo in cui la persona abbia stabilito la sede principale dei propri affari e interessi. Il domicilio può non coincidere con la residenza (dimora abituale). La scelta del domicilio non segue nessuna formalità, ossia non richiede alcuna registrazione presso l’Ufficio Anagrafe. Di conseguenza il domicilio, a differenza della residenza, non è certificabile
Ulteriori disposizioni
- apertura degli esercizi e delle attività commerciali secondo il consueto orario lavorativo;
- apertura dei centri commerciali anche nei giorni festivi e prefestivi;
- apertura di bar e ristoranti sia a pranzo che a cena senza limiti di orario, con consumazione in loco possibile sia nei tavoli all'aperto che al chiuso; consentiti senza limiti di orario anche l'asporto e la consegna a domicilio;
- apertura di teatri e cinema all'aperto, mentre al chiuso gli spettacoli sono consentiti con i limiti di capienza fissati dai protocolli anti contagio ed esclusivamente con posti a sedere preassegnati (capienza consentita non superiore al 50% all'aperto e 25% al chiuso);
- apertura di biblioteche e musei secondo i limiti fissati dai protocolli anti contagio;
- apertura delle palestre e delle piscine, sia all'aperto che al chiuso;
- apertura dei centri benessere e termali nel rispetto delle linee guida;
- apertura di discoteche e sale da ballo ma senza ballare (possibile soltanto ascoltare musica, mangiare e bere);
- apertura di parchi tematici e divertimento nel rispetto delle linee guida;
- apertura di sale giochi, sale scommesse e sale bingo; consentite le attività dei centri culturali, sociali e ricreativi;
- consentite cerimonie, feste e ricevimenti;
- consentita la presenza di pubblico agli eventi sportivi nei limiti del 35% della capienza massima dell'impianto;
- assicurato lo svolgimento in presenza dei servizi per l'infanzia e della didattica in presenza per le scuole e le università;
- restano in vigore il divieto di assembramento, l'obbligo del distanziamento interpersonale e dell'uso della mascherina nei luoghi chiusi, la sanificazione e aerazione dei luoghi chiusi, l'adozione dei protocolli di sicurezza previsti per i singoli settori.
Mascherine
- in "zona bianca" cessa l'obbligo di indossare le mascherine negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, per gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie, nonchè in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario;
- resta l'obbligo di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, che devono essere essere indossati nei luoghi chiusi accessibili al pubblico.
Eccezioni
Si fa eccezione a tali obblighi nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Sono inoltre fatti salvi i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Ciò significa che nei luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza. Al contempo, sono fatte salve le linee guida per il consumo di cibi e bevande.
Sono previste inoltre eccezioni per:
- i bambini di età inferiore ai sei anni;
- i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina (e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità);
- chi svolge attività sportiva.
Per maggiori informazioni sulle nuove misure il Governo ha predisposto una sezione dedicata alle FAQ - Domande frequenti.