
Mancata comunicazione al registro imprese del domicilio digitale dell'impresa: assegnazione d'ufficio e contestuale sanzione
II possesso di un domicilio digitale (già indirizzo di posta elettronica certificata - PEC) valido, univoco e funzionante, costituisce iscrizione obbligatoria al Registro delle imprese.
Tutte le imprese già iscritte, che non abbiano ancora comunicato ii proprio domicilio digitale, o il cui domicilio digitale sia stato cancellato d'ufficio perché non valido o non funzionante, dovranno provvedere alla regolarizzazione tramite apposita comunicazione al registro imprese.
In assenza di regolarizzazione, l'impresa incorrerà in una sanzione amministrativa, con conseguente assegnazione d'ufficio di un domicilio digitale da parte della Camera di Commercio (tramite ii cassetto digitale dell'imprenditore) attivo solo in ricezione (1).
Le comunicazioni trasmesse al domicilio digitale, al pari delle comunicazioni a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, equivalgono alla notificazione a mezzo posta e si intenderanno notificate non appena rese disponibili presso tale domicilio digitale, a prescindere dall'avvenuta lettura da parte del destinatario.
Le Camere di Commercio sono prossime al rilascio d'ufficio dei domicili digitali e, congiuntamente, all'applicazione delle relative sanzioni: le imprese non in regola con ii domicilio digitale possono ancora comunicare la propria PEC al registro imprese:
https://www.registroimprese.it/pratiche-semplici
Questo registro imprese ha proceduto, nel corso del 2022, alla revisione e cancellazione d'ufficio degli indirizzi PEC risultati non funzionanti, come richiesto dalla normativa in vigore, a garanzia dell'affidabilità e correttezza del domicilio digitale dichiarato e pubblicato.
Alla pagina del sito https://www.fi.camcom.gov.it/registri-albi-e-certificazioni/registro-delle-imprese/procedimenti-dufficio-del-registro-imprese-rea-e-artigiani/cancellazioni-dufficio si possono consultare i soggetti interessati dal procedimento.
Per verificare la regolarità della propria posizione, per comunicare la propria PEC e per maggiori informazioni:
https://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it
https://www.fi.camcom.gov.it/regolarizzazione-deIle-pec-nel-registro-delle-imprese
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(1) Riferimenti Normativi:
Art. 37 Decreto Legge 16 Luglio 2020 n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede i seguenti importo delle sanzioni per le imprese prive del domicilio digitale:
per le società un importo raddoppiato rispetto alla previsione del codice civile, articolo 2630, e pari quindi ad un minimo di € 206,00 fina ad un massimo di € 2.064,00;
per le imprese individuali l'importo della sanzione prevista dall'art. 2194 codice civile è invece triplicata e va quindi da un minimo di € 30,00 ad un massimo di € 1.548,00.
Fonte: Camera di Commercio di Firenze
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Avviso della CCIAA di Firenze | 766.48 KB |