Autentica della firma
Informazioni
Verbale, direttamente dall'interessato maggiorenne o dall'esercente la potestà sul minore, sul l'interdetto, inabilitato.
Ufficio Relazioni con il Pubblico
tel. 0571 757999 - fax 0571 757633
via G. del Papa, 41 - 50053 Empoli
e-mail: urp@comune.empoli.fi.it
lunedì mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13.30
martedì e giovedì orario continuato dalle 8 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12
L'autentica può essere richiesta da maggiorenni.
Per i minori, la firma deve essere apposta da chi esercita la potestà o dal tutore per gli interdetti, la firma deve essere apposta dal tutore. Per l'elezione del tutore occorre rivolgersi al Tribunale Ordinario. per chi non sa o non può firmare, ossia in caso di analfabetismo o di impedimento fisico, sarà cura del Pubblico Ufficiale ricevere la dichiarazione ed attestare le cause dell'impedimento senza bisogno di testimoni, utilizzando la dicitura "impossibilitato a firmare per..." nel caso di persona impossibilitata a muoversi ma comunque capace di intendere e di volere, il Comune svolge a domicilio il servizio di autenticazione di firma.
La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo per motivi di salute, è sostituita da una dichiarazione resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado. La dichiarazione deve riportare il motivo dell'impedimento ed è resa davanti a un pubblico ufficiale esibendo un documento di identità.
La firma si autentica per le domande presentate alla pubblica amministrazione che riguardano la riscossione di benefici economici (pensioni, contributi, ritiro da parte degli eredi di pensioni, ecc.) da parte di terze persone e per le istanze e le dichiarazioni rivolte ai privati che non accettano l’autocertificazione.
Il funzionario incaricato dal Sindaco è competente ad eseguire autentiche di sottoscrizioni unicamente di dichiarazioni concernenti stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato, non è possibile autenticare dichiarazioni che riguardano volontà, intenzioni o fatti che si svolgeranno in futuro come i propositi di pagamento, i rapporti di natura negoziale e di diritto privato (es. compromessi, vendite, disposizioni sull’eredità, ecc), atti che devono essere autenticati dai notai.
L’autenticazione della firma da parte del funzionario incaricato dal Sindaco è possibile per:
- istanze rivolte a soggetti diversi dagli organi della Pubblica Amministrazione e gestori di pubblici servizi ( esempio banche, assicurazioni);
- domande di riscossione di benefici economici (ad esempio pensioni, contributi) da parte di terze persone. Vi sono tuttavia delle eccezioni al DPR n. 445/2000 che seppure non trattandosi di “istanze o dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà” rientrano comunque nelle competenze degli sportelli anagrafici:
- autenticazione degli atti previsti dall’art. 14 della Legge 21.03.1990 n. 53 e successive modificazioni ed integrazione (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale);
- autenticazione della sottoscrizione del consenso scritto da parte degli aspiranti all’adozione, all’incontro fra questi e il minore da adottare (art. 31 comma 3 lett. E) L. 4.5.1983 n. 184);
- autenticazione della sottoscrizione di atti per il quale il codice di procedura penale prevede tale formalità (Art. 39 D. Lgs 28.7.1989 n. 271) (Procura per nomina avvocato difensore);
- autentica della firma del votante sulla busta contenente la scheda di votazione per l’elezione degli organi di ordine professionali (DPR 8 luglio 2005 , n. 169);
- autentica della firma degli atti e della dichiarazioni degli atti relativi al passaggio di proprietà di beni mobili registrati (auto, moto, ciclomotori ecc.) In particolare si provvede ad autenticare, sul certificato di proprietà, la firma del venditore che dichiara di vendere il bene mobile all’acquirente indicato nello stesso documento. Tale certificato deve poi essere registrato, da parte dell’acquirente, al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) per l’aggiornamento del trasferimento di proprietà;
- autentica delle sottoscrizioni di quietanze liberatorie (art. 8,comma 3 bis L. 386/90, legge 106 del 12 luglio 2011) .
L’autenticazione della firma non è più richiesta per presentare domande alla Pubblica Amministrazione e ai gestori di pubblici servizi, in quanto sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto a riceverle oppure sono sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Non è soggetta ad autenticazione la sottoscrizione di domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione, in tutte le Pubbliche Amministrazioni, nonché a esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali.
L'autocertificazione è estesa anche ai privati (ad esempio banche e assicurazioni) che decidano di accettarla. Per i privati, a differenza delle amministrazioni pubbliche, accettare l'autocertificazione non è un obbligo, ma una facoltà. I Tribunali non sono tenuti ad accettare l'autocertificazione. In questi casi si procede con l’autenticazione della firma.
L'autentica di firma può avvenire solo su documenti redatti in lingua italiana.
L'autentica di firma ai sensi dell'art.1 e 2 tab.A del DPR 642/72 viene rilasciata in bollo.
Le esenzioni dal bollo sono applicabili solo nei casi espressamente previsti dalla legge:
- marca da bollo da € 16,00;
- diritti di segreteria € 0,52 per autentica in bollo;
- diritti di segreteria € 0,26 per autentica in esenzione da bollo.
Modalità di pubblicità, conoscenza e accesso agli atti
Tipologia di atto | Modalità |
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Autenticazione di firma |
Strumenti di tutela
Tipo | Descrizione |
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ricorsi amministrativi, ordinari e straordinari | |
potere sostitutivo | Richiesta da presentare al Segretario Generale Dr.ssa Rita Ciardelli e-mail: segretariogenerale@comune.empoli.fi.it |