Imposta Municipale Propria (IMU)

Informazioni

Dove rivolgersi:

Servizio Tributi
Piazza del Popolo, 33
50053 - Empoli
tel. 0571 757032
e-mail: tributi@comune.empoli.fi.it

Ricevimento solo su appuntamento, da prenotare tramite il seguente link: https://affluences.com/comune-di-empoli/servizio-tributi, oppure da fissare telefonicamente o tramite e-mail.

Descrizione:

L’IMU è un’imposta dovuta per il possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni) siti nel territorio comunale.
L’imposta è stata ridisciplinata a partire dall’anno 2020 ai sensi dell’art. 1, commi 739-783, della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160.

Modalità di pagamento
L’acconto IMU 2022 dovrà essere versato entro il 16 giugno 2022 in misura del 50% di quanto dovuto sulla base delle aliquote in vigore nel 2021.
Il saldo IMU 2022 dovrà essere versato entro il 16 dicembre 2022 sulla base delle aliquote deliberate per il corrente anno, conguagliando l’eventuale differenza. 
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite modello F24 pagabile presso gli uffici postali o sportelli bancari. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

  • 3912 – IMU su abitazione principale e relative pertinenze
  • 3913 – IMU su fabbricati rurale ad uso strumentale
  • 3914 – IMU su terreni 
  • 3916 – IMU su aree fabbricabili
  • 3918 – IMU su altri fabbricati (esclusi immobili Cat. Catastale D)
  • 3925 – IMU su immobili Cat. Catastale D (quota Stato)
  • 3930 – IMU su immobili Cat. Catastale D (incremento comune oltre il 0,76%)
  • 3939 – IMU su fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni-merce) 

Il Codice Ente del Comune di Empoli è D403.

Calcolo
La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali rivalutate del 5% i seguenti moltiplicatori:

  • 160 x categoria A (abitazioni) e categorie C2 C6 e C7 (cantine, garage, ecc.) 80 x categoria A10 (uffici privati) e categoria D5 (banche e assicurazioni)
  • 80 x categoria A10 (uffici privati) e categoria D5 (banche e assicurazioni) 
  • 140 x categoria B  (uffici pubblici, scuole collegi ecc.) e C3 C4 C5
  • 65 x categoria D (immobili industriali ecc.) esclusi i D5
  • 55 x categoria C1 (negozi e botteghe)

La base imponibile per le aree fabbricabili è costituita dal valore venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici. 
La base imponibile per i terreni agricoli è costituita dal reddito dominicale, rivalutato del 25% per il moltiplicatore 135. 
 
La base imponibile è ridotta del 50%: 

  • per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all’art. 10 del D.Lgs 42/2004;
  • per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni;
  • per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle di categoria A/1 A/8 A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possegga nello stesso Comune un immobile adibito a propria abitazione principale, ad esclusione categorie catastali A/1 A/8 A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

Alla base imponibile, calcolata nelle modalità sopra descritte, deve essere applicata l’aliquota prevista per la fattispecie di interesse.

Aliquote 

Il Consiglio Comunale, con delibera n. 123 del 30/12/2021, ha stabilito le seguenti aliquote per l’anno 2022:

Aliquote Fattispecie
0,60% Abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze (individuate negli immobili di categoria C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate)
0,76% Immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato a titolo di abitazione principale, ex art. 2, c. 3, Legge 431/1998
1,03% Immobili ad uso abitativo (rientranti nelle categorie catastali da A/1 a A/9) e relative pertinenze, non rientranti nei casi precedenti (a titolo esemplificativo: abitazioni sfitte, abitazioni a disposizione, abitazione locate a canone non concordato, abitazioni in uso gratuito, eccetera)
1,06% Immobili non produttivi di reddito fondiario, ai sensi dell’art. 43 del T.U.I.R. di cui al D.P.R. 917/1986
1,06% Immobili di categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati) e D/5 (Istituti di credito, cambio e assicurazione con fine di lucro)
1,00% Immobili appartenenti alla categoria catastale C, ad esclusione di C/1 (Negozi e botteghe) e C/3 (Laboratori per arti e mestieri), non ricompresi nelle categorie precedenti
0,87% Aliquota ordinaria (tutti gli immobili non compresi in alcuna delle categorie precedenti, quali immobili di categoria B, C/1, C/3, D, terreni agricoli, aree edificabili, eccetera)
0,00% Fabbricati rurali ad uso strumentale

Il versamento in autoliquidazione non è dovuto qualora l’imposta annua da versare è inferiore ad € 5,00.

Calcolo IMU 2022 
Si informano i contribuenti che il calcolo IMU 2022 può essere effettuato utilizzando il calcolatore IMU 2022.

L’Ufficio Tributi resta a disposizione per qualsiasi chiarimento circa l’utilizzo dello stesso.

Agevolazione e detrazioni 

  • Detrazione per abitazione principale (cat. A/1-A/8-A/9): euro 200,00.
  • Nel caso che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi contitolari, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica.

Versamento IMU da parte dei residenti all'estero
Nel caso che non sia possibile effettuare il versamento tramite F24, il versamento dovrà essere effettuato con bonifico sul conto corrente di Tesoreria IT50F0103037830000004600063 bic/swift PASCITMMEMP intestato al Comune di Empoli presso il Monte dei Paschi di Siena - Piazza della Vittoria 24 – Empoli. 
Nella causale del bonifico devono essere indicate i seguenti dettagli: IMU Codice fiscale del versante anno d’imposta acconto/saldo oppure acconto e saldo (nel caso di versamento in un’unica soluzione).

Novità IMU 2020 (rispetto al 2019)
Definizione di fabbricato (art. 1, comma 741, lett. a, L. 160/19): Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
Ex Casa familiare (fino a 2019, ex casa coniugale): è assimilata all’abitazione principale la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. 
Soggetti iscritti AIRE: dal 1° gennaio 2020 sono tenuti al versamento dell’imposta tutti i cittadini italiani iscritti AIRE, non essendo più in vigore la norma che prevedeva l’assimilazione all’abitazione principale per l’abitazione posseduta da cittadini italiani non residenti nello Stato e iscritti all’AIRE che percepiscono una pensione nei rispettivi Paesi di residenza. 
Soggetti passivi (art. 1, comma 743, L. 160/19): In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni
Periodicità versamenti (art. 1, comma 761, L. 160/19): L’imposta ò dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso e` composto e` computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
Versamenti Enti Non Commerciali (ENC, art. 1, comma 763, L. 160/19): per l’anno 2020, le prime due rate di versamento, con scadenza 16/06 e 16/12, sono di importo pari ciascuna al 50% di quanto dovuto a titolo di IMU 2019; la terza, a conguaglio, da versarsi entro il 16/06/21, sarà effettuata sulla base delle aliquote pubblicate sul sito del MEF alla data del 28/10. 
Parti comuni dell’edificio di cui all’art 1117 n. 2 del C.C. (art. 1, comma 768, L. 160/19): se sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell’imposta deve essere effettuato dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. 
ESCLUSIONE PRIMA RATA IMU 2020 PER IL SETTORE TURISTICO (art. 177, D.L. 19 maggio 2020, n. 34): per l’anno 2020, non è dovuta la prima rata IMU relativa a immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. 

ESCLUSIONE DALL'IMU 2020 PER I SETTORI DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO (art. 78, D.L. 14 agosto 2020, n. 104 - "Decreto Agosto"): per l’anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) relativa a:    

  • a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  • b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Si precisa che le disposizioni di cui sopra si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.»

Oltre a ciò, il Decreto Agosto ha previsto un’ulteriore esclusione per i pagamenti IMU degli immobili di cui alla lettera d), specificando che potranno non pagare l’IMU anche per gli anni 2021 e 2022, i proprietari degli immobili appartenenti alla categoria catastale D/3, destinati agli spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

L'efficacia delle ulteriori esclusioni previste per gli anni 2021-2022 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

ULTERIORI ESCLUSIONI DAL SALDO IMU 2020

1) art. 9, D.L. 28 OTTOBRE 2020, N. 137 – “Decreto Ristori”

L’articolo 9 del DL Ristori abolisce il versamento della seconda rata dell’IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col D.P.C.M. 24 ottobre 2020, in ragione dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria da COVID-19, come indicate nell’allegato 1 al provvedimento in esame.

Si tratta in sostanza dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell’organizzazione di fiere e altri eventi.

L’agevolazione spetta a condizione che il proprietario sia gestore delle attività esercitate negli immobili medesimi.

Sono fatte salve le norme relative all’esclusione prima rata IMU 2020 per il settore turistico (art. 177, D.L. 19 maggio 2020, n. 34) e all’esclusione seconda rata IMU 2020 per i settori del turismo e dello spettacolo (art. 78, D.L. 14 agosto 2020, n. 104 - "Decreto Agosto").

2) art. 5, D.L. 9 NOVEMBRE 2020, N. 149 – “Decreto Ristori Bis”
L’articolo 5 del DL Ristori Bis abolisce il versamento della seconda rata dell’IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività di cui ai codici ATECO riportati nell’allegato 2 del DL Ristori Bis (a fondo pagina), ubicati nei comuni delle cosiddette “zone rosse”, individuate con ordinanza Min. Salute
La Toscana è stata dichiarata “zona rossa” con ordinanza del Min. Salute 13/11/2020 (in vigore dal 15/11/2020), ed è tornata ad essere “zona arancione” dal 06/12/2020, a seguito di ordinanza del Min. Salute 05/12/2020.
L’agevolazione spetta a condizione che il proprietario sia gestore delle attività esercitate negli immobili medesimi.

3) art. 8, D.L. 30 NOVEMBRE 2020, N. 157 – “Decreto Ristori Quater”

L’articolo 8 del DL Ristori Quater introduce un’importante precisazione alle norme relative a esclusione prima rata IMU (art. 177, D.L. 19 maggio 2020, n. 34) e seconda rata IMU (art. 78, D.L. 14 agosto 2020, n. 104; art. 9, D.L. 28 ottobre 2020, n. 13; art. 5, D.L. 9 novembre 2020, n. 149).

Nella formulazione iniziale delle norme richiamate, era disposta la condizione, applicabile alla maggior parte dei casi, dell’identità soggettiva tra gestore dell’attività e proprietario dell’unità immobiliare; col nuovo disposto normativo, l’esclusione compete anche se chi svolge l’attività non è proprietario ma è titolare di un diritto reale di godimento o è utilizzatore in forza di un contratto di leasing o ancora è concessionario di beni demaniali.

Novità IMU 2021
Agevolazioni IMU e TARI per i soggetti residenti all’estero (art. 1, comma 48, L. 178/20): a partire dal 2021, l’IMU è applicata al 50% e la TARI è ridotta di 2/3 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia​​​​​​​.
Esclusione prima rata IMU 2021 (art. 1, commi 599-600, L. 178/20): non è dovuta la prima rata Imu 2021 per:
a) stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali nonché stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria D/2 e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, B&B, residence e campeggi a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.  
Ulteriore esclusione prima rata IMU 2021 (art. 6-sexies, D.L. 41/21 – Decreto Sostegni – convertito dalla L. 69/21): In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata IMU relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del citato Decreto.
L'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

Si precisa che le disposizioni relative alle esclusioni prima rata IMU 2021 di cui sopra si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

Esenzione IMU 2021 per proprietari locatori, in caso di sfratto con esecuzione sospesa (art. 4-ter, D.L. 73/21 – Decreto Sostegni Bis – convertito dalla L. 106/21): è riconosciuta l’esenzione IMU 2021 nel caso in cui un proprietario (persona fisica) abbia locato un’abitazione ed ottenuto convalida a sfratto per morosità entro il 28/02/2020 – con esecuzione sospesa fino al 30/06/2021 – oppure dopo il 28/02/2020 – con esecuzione sospesa fino al 30/09/2021 o al 31/12/2021.
E’ previsto, inoltre, il diritto al rimborso della 1° rata IMU 2021 in favore dei soggetti di cui sopra, con modalità di attuazione da stabilire con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.  

Novità IMU 2022
Modifica della tassazione per l’abitazione principale dei coniugi che abbiano stabilito dimora abituale e residenza anagrafica in immobili di Comuni diversi (art. 5-decies, D.L. 146/21, modificativo dell’art. 1, c. 741, L. 160/19)
: A partire dal 2022, viene estesa la possibilità di fruire di una abitazione principale laddove i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, che si trovino anche in comuni diversi. 
L'immobile eletto abitazione principale dovrà essere scelto dai componenti del nucleo familiare; in tal senso, la scelta deve essere esplicitata mediante presentazione di apposita dichiarazione IMU.

Agevolazioni IMU per i soggetti residenti all’estero (art. 1, comma 743, L. 234/21): Per il solo anno 2022, è dovuta al 37,50% l’IMU sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.

Novità IMU 2023
Introduzione esenzione per immobili occupati senza titolo (art. 1 c. 81 L. 197/22): A partire dal 2023, è introdotta una nuova esenzione per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia per reati di violazione continuata di domicilio, invasione di terreni o edifici, o iniziata azione giudiziaria penale. Il contribuente interessato deve comunicare al Comune il rispetto dei requisiti previsti per l’esenzione, tramite modalità telematiche. 

COME COMUNICARE IL DIRITTO ALLE ESCLUSIONI / ESENZIONI 2020-2021

Trattandosi di casi in cui il Comune, in via generale, non è in possesso delle informazioni necessarie per il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria, per beneficiare dell'esenzione è necessario presentare la Dichiarazione IMU 2020 (scadenza 30/06/2021):

  • indicando i riferimenti catastali dell'immobile per il quale si è usufruito dell'esenzione;
  • barrando la casella esente ed indicando il periodo di esenzione (dall'1/1/2020 se esenti per rata di acconto e saldo, dall'1/7/2020 se esenti per la sola rata di saldo);
  • riportando, nelle annotazioni, la partita IVA ed il codice ATECO dell'attività svolta.

Per le annualità successive (es. 2021), si applicano le disposizioni di cui alla sezione seguente, in tema di termine di presentazione della dichiarazione.
Per l’anno 2021, il Legislatore ha prorogato il termine di presentazione della dichiarazione IMU al 30/06/2023.

Dichiarazione IMU
La scadenza della presentazione della dichiarazione IMU per le variazioni intervenute nell’anno di imposta 2019 è fissata al 31 dicembre 2020. 
Per la dichiarazione IMU 2020, il termine di presentazione è il 30/06/2021.
A regime, la dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la variazione da dichiarare.
Per l’anno 2021, il Legislatore ha prorogato il termine di presentazione della dichiarazione IMU al 30/06/2023 (stessa scadenza della dichiarazione per l’anno 2022).
 

DICHIARAZIONE IMU/IMPI - PER ANNI DAL 2021

Sanzioni
L'omesso o il tardivo versamento comporta, ai sensi di quanto disposto dall'art.13 c.2 del D.Lgs 471 del 18/12/1997, l'applicazione della sanzione del 30%. Con le modifiche apportate dal D.L. n.124/2019 (cosiddetto decreto fiscale 2020), con decorrenza dal 01/01/2020 il contribuente potrà beneficiare del ravvedimento operoso con una profondità di correzione della violazione pari al tempo assegnato al Comune per le attività di verifica, ossia 5 anni dall’errore del contribuente, alle seguenti condizioni: -mancata contestazione della sanzione; -non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. Ovviamente, contestualmente al versamento del tributo dovranno essere eseguiti anche quelli della sanzione ridotta e degli interessi, considerando il tasso legale vigente nel periodo che decorre dalla violazione alla data del versamento. La misura della sanzione ridotta aumenta in relazione al ritardo con cui il contribuente provvede a sanare la propria posizione debitoria. La misura minima della sanzione è pari allo 0,1% del tributo dovuto, calcolata per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo, la sanzione è pari al 1,50% in caso di versamenti entro 30 giorni dalla scadenza del tributo, la sanzione è pari al 1,67% in caso di versamenti entro 90 giorni dalla scadenza del tributo, la sanzione è pari al 3,75% in caso di versamenti entro un anno dalla scadenza del tributo, la sanzione è pari al 4,28 % entro due anni dalla scadenza del tributo, la sanzione è pari al 5,00 % in caso di versamenti oltre 2 anni e fino a 5 anni dalla scadenza del tributo.
In sintesi, la misura della sanzione è la seguente: 

FATTISPECIE MODALITÀ RAVVEDIMENTO SANZIONI INTERESSI
Omesso/parziale versamento (RAVV. SPRINT) Versamento entro 15 giorni dalla scadenza del tributo 0,1% per ogni giorno fino al quindicesimo Calcolati a giorni per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
Omesso/parziale versamento (RAVV. BREVE) Versamento entro 30 giorni dalla scadenza del tributo 1/10 del 15%= 1,50 % Calcolati a giorni per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
Omesso/parziale versamento (RAVV. INTERMEDIO) Versamento entro 90 giorni dalla scadenza del tributo 1/9 del 15%= 1,67 % Calcolati a giorni per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
Omesso/parziale versamento (RAVV. ORDINARIO) Versamento oltre 90 giorni dalla scadenza del tributo, ma entro 1 anno 1/8 del 15%= 3,75 % Calcolati a giorni per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
Omesso/parziale versamento (RAVV. ULTRANNUALE) Versamento oltre 1 anno ma entro 2 anni 1/7 del 30%=4,29 % Calcolati a giorni per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
Omesso/parziale versamento (RAVV. LUNGO) Versamento oltre 2 anni ma entro l'emissione di avviso di accertamento da parte del Comune 1/6 del 30%=5,00 % Calcolati a giorni per i giorni di ritardo (solo sul tributo)

Di seguito si riporta il prospetto di riepilogo dei tassi legali di interesse:

01/01/2015

31/12/2015

0,50 %

D.M. 11/12/2014

01/01/2016

31/12/2016

0,20 %

D.M. 11/12/2015

01/01/2017

31/12/2017

0,10 %

D.M. 07/12/2016

01/01/2018

31/12/2018

0,30 %

D.M.13/12/2017

01/01/2019

31/12/2019

0,80 %

D.M.12/12/2018

01/01/2020

31/12/2020

0,05 %

D.M.12/12/2019

01/01/2021

31/12/2021

0,01 %

D.M.11/12/2020

01/01/2022

31/12/2022

1,25%

D.M.13/12/2021

01/01/2023 - 5,00% D.M.13/12/2022

 

Normativa e prassi di riferimento 

Strumenti di tutela

Tipo
ricorsi giurisdizionali