Imposta di soggiorno
Informazioni
Servizio Tributi
Piazza del Popolo, 33
50053 - Empoli
tel. 0571 757032
e-mail: tributi@comune.empoli.fi.it
Ricevimento solo su appuntamento, da prenotare tramite il seguente link: https://affluences.com/comune-di-empoli/servizio-tributi, oppure da fissare telefonicamente o tramite e-mail.
L’imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi per la promozione del turismo (organizzazione e sviluppo degli uffici di informazione turistica, organizzazione del prodotto turistico locale, progetti ed interventi destinati alla formazione ed all’aggiornamento delle figure professionali, ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all’innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile, trasporti pubblici locali), la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali attinenti.
L’imposta non si applica oltre il 6° pernottamento consecutivo nella medesima struttura ricettiva.
L’imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Empoli, fino ad un massimo di 8 pernottamenti complessivi nell’anno solare, solo in riferimento a persone che, anche in modo non continuo, alloggiano per periodi prolungati di tempo contrattualmente prefissati, purché documentabili ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni.
Soggetto passivo del contributo è chi pernotta nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere come definite dalla normativa regionale in materia di turismo e di attività agrituristiche, ivi compresi gli immobili destinati alla locazione breve di cui all’art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e non risulta iscritto all’anagrafe del Comune di Empoli.
Adempimento dei Gestori
Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è tenuto ad agevolare l’assolvimento dell’imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del contribuente il gestore ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l’imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell’obbligazione tributaria.
A tal fine, i soggetti di cui sopra sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:
- informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità e delle esenzioni dell’imposta di soggiorno. L’informazione dovrà essere presente anche nei diversi prodotti promozionali realizzati sul territorio;
- richiedere, in concomitanza con l’inizio delle attività, le credenziali per la registrazione delle proprie strutture al portale per la gestione dell’imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune di Empoli;
- richiedere il pagamento dell’imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare la relativa quietanza;
- versare al Comune, entro il giorno 16 del mese successivo al termine del trimestre, l’imposta di soggiorno dovuta per il trimestre precedente e oggetto di comunicazione periodica, con le modalità di cui all’articolo 6 comma 2 del Regolamento. Il termine di versamento definito dalla presente lettera rappresenta la scadenza ai fini di adempimento e dell’applicazione della sanzione per omesso/parziale versamento;
- presentare trimestralmente all’Ente, entro il giorno 16 del mese successivo al termine del trimestre, la comunicazione periodica contenente le informazioni relative all’imposta incassata nel trimestre precedente, comprensiva del numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura, del relativo periodo di permanenza, del numero dei soggetti esenti in base all’articolo 5 del Regolamento, dell’imposta dovuta e degli estremi del versamento della medesima, nonché di eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa;
- in caso di rifiuto al versamento dell’imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo (ospite/turista), il gestore della struttura ricettiva ovvero il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è obbligato al versamento della stessa in qualità di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno;
- a decorrere dall’anno 2020, il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è obbligato alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ovvero, nelle more dell’emanazione del provvedimento, secondo la modulistica definita dal comune.
Gli obblighi di comunicazione periodica e di dichiarazione si considerano assolti con l'inserimento di tutti i dati sopra specificati, compresi gli estremi del pagamento, nel portale per la gestione dell’imposta di soggiorno fornito dall'Ente. L'obbligo di comunicazione periodica/dichiarazione sussiste anche se non ci sono stati pernottamenti nel periodo di riferimento. Gli obblighi di cui al periodo precedente sono espletati, di regola, in modalità telematica; è fatta salva la presentazione dei modelli richiesti in forma cartacea, ove il gestore sia impossibilitato ad assolvere agli obblighi predetti in modalità telematica
L'imposta riscossa dovrà essere versata da parte dei gestori al Comune di Empoli utilizzando le seguenti modalità di pagamento:
- il modello di pagamento PagoPA predisposto da AgID, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82 del Codice Amministrazione Digitale;
- in contanti presso qualsiasi sportello del MONTE DEI PASCHI DI SIENA Piazza della Vittoria;
- Bonifico su conto corrente Bancario codice IBAN: IT50F0103037830000004600063 bic/swift PASCITMMEMP intestato al Comune di Empoli presso Monte dei paschi di Siena - Piazza della Vittoria n. 24 – Empoli;
- versamento su c. c. postale n. 24853509 codice IBAN: IT19Q0760102800000024853509 intestato a Comune di Empoli - Servizio Tesoreria.
Con pagamento entro il 16 del mese successivo al trimestre di riferimento.
In ogni caso, con il versamento è necessario indicare i seguenti dati:
- codice fiscale struttura ricettiva;
- descrizione causale e periodo di riferimento (es. Imposta di soggiorno – anno 2021– 2° trimestre).
Portale Web
È messo a disposizione dei gestori un portale web per la gestione dell’imposta e l’esecuzione dei relativi adempimenti collegandosi al seguente link: http://www.empoli.servizi-online.net/.
Il rilascio delle credenziali di accesso è effettuato dal Comune. Coloro che non ne fossero in possesso, devono richiederlo all’Ufficio Tributi, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 2, lett. b) del Regolamento.
Tariffe imposta di soggiorno
(Le tariffe indicate sono intese per persona e per ogni pernottamento, fino ad un massimo di 6 consecutivi)
Euro 0.50
Ostelli, Case per ferie, Affittacamere non professionali
Euro 1.00
Hotel 2 e 1 stella, Campeggi, Affittacamere professionali, Case Vacanza, Residenze d'epoca, Residence 4,3,2 stelle, Agriturismo
Euro 1.50
Residenze turistico alberghiere
Euro 2.00
Hotel 4 e 3 stelle
Normativa e prassi di riferimento
- Art. 4 D.L.vo 14 Marzo 2011 n.23;
- Decreto Regione Toscana n. 505 del 17.02.2012;
- Art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50;
- Art. 180 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
- Regolamento Comunale per la disciplina e applicazione dell’imposta di soggiorno, approvato con deliberazione C.C. n.10 del 12.03.2012 dichiarata immediatamente eseguibile;
- Regolamento Comunale per la disciplina e applicazione dell’imposta di soggiorno, modificato con deliberazione C.C. n. 40 del 26.04.2021 dichiarata immediatamente eseguibile;
- Delibera di Giunta Comunale n. 156 del 18/09/2019 - Nomina funzionario responsabile
- D.M. 29/04/2022 – Approvazione modello di dichiarazione imposta di soggiorno
- Art. 3, c. 6, D.L. 73/22 - Proroga termine dichiarazioni annuali 2020-2021 al 30/09/2022
- FAQ MEF 19.09.22 su dichiarazione telematica imposta di soggiorno
Strumenti di tutela
Tipo |
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ricorsi giurisdizionali |