Deroga temporanea alle emissioni rumorose

 

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CHI può effettuarla

  1. Chiunque organizza un evento rumoroso che comporta il superamento dei limiti di emissione indicati nel D.P.C.M. 14-11-1997 ed assegnati a ciascuna zona di Empoli dal Piano di Classificazione Acustica Comunale modificato e integrato dalle successive varianti.
  2. L’impresa che ha necessità di effettuare lavorazioni rumorose di cantiere edile/stradale che comportano il superamento dei limiti di emissione indicati nel D.P.C.M. 14-11-1997 ed assegnati a ciascuna zona di Empoli dal Piano di Classificazione Acustica Comunale, modificato e integrato dalle successive varianti.

COME effettuarla

  1. Gli organizzatori di eventi di cui al punto 1 sono tenuti a contattare l’Ufficio S.U.E.V. e a compilare la relativa modulistica, inerente tutti i permessi/autorizzazioni/licenze (es. occupazione suolo pubblico, patrocinio, richiesta utilizzo spazi pubblici ecc..) da conseguire per lo svolgimento dell’evento, compresa l’eventuale autorizzazione in deroga alle emissioni rumorose. Nel caso in cui l’evento necessiti esclusivamente di deroga al rumore (es. organizzazione di una serata musicale da parte di un pubblico esercizio) e non siano previsti ulteriori adempimenti, è possibile presentare direttamente all’Ufficio Ambiente la domanda di deroga, avendo cura di compilare, a seconda dei casi, il modello per deroga semplificata o il modello per deroga NON semplificata.
  2. L'impresa che organizza attività di cantiere edile/stradale di cui al punto 2 presenta direttamente all’Ufficio Ambiente la domanda di deroga avendo cura di compilare, a seconda dei casi, il modello per deroga semplificata o il modello per deroga NON semplificata.

PERCHÈ effettuarla

Il rumore è un agente di stress che agisce in modo sinergico con altri agenti, di natura ambientale e non, nella generazione di stati di annoyance (fastidio generico).

L’Amministrazione Comunale, ai sensi della Legge quadro 447/1995 (art. 6 c.1 lettera h), è competente per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.

Per tutelare il diritto al “riposo” dei residenti, ll Regolamento Regionale n. 2/R di cui al D.P.G.R 08/01/2014 e s.m.i.  consente  al Comune di concedere agli organizzatori, soltanto un numero limitato  di giorni in deroga.  In particolare l'art 16 c. 2 del citato Regolamento BURT n. 32 del 14.7.2014  dispone che il numero massimo di deroghe concedibili vari principalmente in funzione della classificazione acustica comunale dell'area in cui si terrà l'evento.