Accesso CIVICO
Si tratta di un servizio volto a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Si tratta della possibilità di richiedere la pubblicazione di documenti, dati e informazioni che devono essere pubblicati per legge.
Normativa di riferimento
Art. 5 bis D. lgs 33/2013 Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni e succ. modif.
Accesso GENERALIZZATO
Chiunque, senza indicare motivazioni, ha il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del D.Lgs.33/2013.
Normativa di riferimento
Art. 5 bis D. lgs 33/2013 Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni e succ. modif.
Accesso DOCUMENTALE
Il diritto di accesso può essere esercitato da tutti i soggetti che dimostrino di avere un interesse diretto, concreto e attuale tutelato dall'ordinamento e collegato ai documenti di cui è chiesta visione o copia.
Normativa di riferimento
Articolo 22 della Legge n. 241/1990, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.